Numero Verde 800912326

ARTICOLO 1
Associazioni federate alla” A.IT.A. Federazione- Associazioni Italiane Afasici” devono essere Associazioni formalmente costituite.

ARTICOLO 2
Le Associazioni che ne faranno domanda saranno ammesse in qualità di Associazioni federate a condizione che dimostrino di ispirarsi ai principi e agli scopi indicati nell’articolo 3 dello Statuto della Federazione, di essere regolate da uno Statuto in sintonia con quello della Federazione, di operare per la realizzazione degli stessi principi e scopi, evitando conflitti di interesse. Un conflitto di interesse si ha, ad esempio, quando le finalità della Federazione siano, o possano essere, pregiudicate dall’operato dell’Associazione federata. Entro tre mesi dalla richiesta di federazione, il CD della Federazione ne delibera l’accettazione o il rifiuto motivato e ne dà comunicazione all’Associazione richiedente e alle altre Associazioni federate.

ARTICOLO 3
Il Consiglio Direttivo potrà espellere un’Associazione federata nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui sopra, o la sua condotta non sia conforme allo spirito della Federazione e agli obblighi che derivano dall’adesione. A titolo esemplificativo si considerano condotte passibili di esclusione la mancata organizzazione di attività locali, la non partecipazione alle attività della Federazione o la mancata comunicazione di informazioni rilevanti per la Federazione o per le altre Associazioni federate.

Una volta espulsa, l’associazione regionale non potrà più utilizzare l’acronimo A.IT.A. La Federazione si riserva inoltre il diritto di dar vita ad una nuova associazione nella stessa regione.

ARTICOLO 4
Le singole Associazioni federate devono presentare alla Federazione entro il 31 maggio di ogni anno i nominativi dei componenti del CD, l’elenco completo dei nominativi degli iscritti, una copia del loro bilancio e del verbale di Assemblea annuale di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 5
Le Associazioni federate devono inviare almeno una volta l’anno, entro il 31 dicembre, una relazione sulle proprie attività, oltre a convocazioni e inviti per riunioni, conferenze, convegni e dibattiti.

ARTICOLO 6
Le Associazioni federate sono parte integrante della Federazione e si presenteranno sempre all’esterno come facenti parte della stessa. Potranno utilizzare la denominazione di “Associazione afasici-nome della regione-AITA-” affiancato dal logo della federazione. Qualora diversamente denominate, si presenteranno all’esterno come aderenti alla Federazione e quindi dovranno affiancare al nome dell’associazione la dizione “aderente ad A.IT.A. Federazione-Associazioni italiane afasici ” e potranno utilizzarne il logo.

ARTICOLO 7
I soci delle Associazioni federate e i componenti dei loro organi direttivi non possono accettare alcun onorario o regalia a titolo personale per attività svolte a nome e per conto dell’Associazione e/odella Federazione.

ARTICOLO 8
Le Associazioni federate si fanno carico delle risorse economiche necessarie per l’organizzazione e il funzionamento della Federazione con un contributo annuale fisso – 300 euro – e una quota annuale fissa -10 euro – per ogni iscritto. Le Associazioni federate devono versare le quote federali in due rate annuali: la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.

ARTICOLO 9
L’organizzazione di manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale da parte delle Associazioni federate deve essere concordata con la Federazione. Il Consiglio Direttivo, con i mezzi a sua disposizione, sosterrà, renderà pubblico e curerà la visibilità e fruibilità dell’evento da parte di tutti gli iscritti alle Associazioni federate. Per eventi di rilevanza nazionale si intendono tutte le iniziative che si rivolgono ad un pubblico/utenza che supera la territorialità locale e/o regionale.

ARTICOLO 10
Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo della Federazione le Associazioni federate devono far pervenire almeno 30 giorni prima della Assemblea delle Associazioni federate le eventuali candidature corredate di un profilo personale e proposte di programma. Sarà compito del Consiglio Direttivo la divulgazione delle candidature alle Associazioni federate.

ARTICOLO 11
Le Associazioni federate si faranno carico a turno della organizzazione del Congresso nazionale

ARTICOLO 12
Qualora una Associazione federata intenda recedere dalla Federazione ne deve dare comunicazione scritta al CD che, dopo averne preso atto, ne dà comunicazione alle altre Associazioni federate.