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Statuto A.IT.A. Federazione

ARTICOLO 1
Denominazione
La Federazione è denominata "A.IT.A. Federazione (Associazioni Italiane Afasici Federazione) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

ARTICOLO 2
Sede
La sede legale della Federazione coincide con il domicilio del Presidente in carica.

ARTICOLO 3
Finalità ed Attività
La Federazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, perseguendo esclusivamente scopi umanitari di solidarietà ed assistenza sociale, civile, scientifica e culturale a favore di persone affette da afasia. Si propone di migliorare la qualità di vita, l'autonomia e la dignità della persona afasica nel contesto socio-familiare e relazionale.
La Federazione è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da qualsiasi confessione religiosa. Ha carattere nazionale e fa proprie le finalità dell'Associazione Internazionale Afasia (AIA). Persegue gli obiettivi di:
1. promuovere in sede nazionale ed internazionale ogni opera di sensibilizzazione verso l'afasia, le persone afasiche e chi se ne prende cura;
2. collaborare e supportare tutte le iniziative delle Associazioni Federate, stimolando la creazione e lo sviluppo delle singole Associazioni regionali e territoriali;
3. promuovere e sviluppare ogni programma nazionale, regionale ed interregionale volto al sostegno delle attività a favore delle persone afasiche e del loro contesto socio-relazionale;
4. sostenere con attività di collaborazione le attività delle singole Associazioni Federate rivolte a:
a) promuovere e tutelare gli interessi delle persone colpite da disturbi centrali del linguaggio (afasia) e delle loro famiglie per tutti i problemi nascenti e dipendenti dalla loro malattia o trauma, e specialmente quelli concernenti la riabilitazione ed il reinserimento nella vita sociale;
b) promuovere i contatti tra le persone afasiche, le loro famiglie ed il loro ambiente e organizzare incontri e seminari per le famiglie;
c) sollecitare interessamento nei confronti delle persone afasiche, delle loro famiglie e di chi le assiste nel quadro delle attività di Associazioni e gruppi regionali, provinciali e comunali;
d) sollecitare il miglioramento dell'assistenza socio-sanitaria delle persone afasiche;
e) promuovere presso le Istituzioni e la collettività la conoscenza del deficit afasico e dei problemi delle famiglie colpite;
f) promuovere attività sanitarie a favore delle persone afasiche nelle Regioni carenti di tali strutture;
g) svolgere attività di volontariato in genere, e così incoraggiare e sollecitare la creazione di organismi pubblici e di volontariato preposti a prendersi cura delle persone afasiche; stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e di volontariato, cooperative e associazioni, per il conseguimento dei fini statutari;
h) fornire servizi di informazione di carattere sanitario circa le risorse esistenti sul territorio nazionale per la rieducazione delle persone afasiche;
i) contribuire alla promozione, incentivazione, organizzazione e svolgimento della ricerca scientifica sull'afasia, anche con sovvenzioni dirette;
j) organizzare corsi, conferenze, seminari, giornate di studio, utilizzando tutti i mezzi di informazione e propaganda;
k) instaurare rapporti con le Istituzioni e le categorie professionali interessate alla gestione socio-sanitaria dell'individuo afasico.
QUESTO ELENCO È ENUNCIATIVO E NON LIMITATIVO. E' fatto divieto alla Federazione di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto legislativo n° 460 del 4/12/97, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disciplinato il riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. L'esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria al fine di conservare la qualificazione di . La Federazione inoltre è obbligata, nella denominazione di qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, ad utilizzare la locuzione "Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale" o l'acronimo "".

ARTICOLO 4
Risorse economiche
Le risorse economiche della Federazione potranno essere: " le quote associative annuali ed i contributi delle Associazioni Federate; " contributi e sovvenzioni di privati, singoli, imprese, Fondazioni ed Istituzioni, nazionali o esteri; " contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; " contributi di Organismi internazionali; " beni mobili ed immobili acquisiti anche per effetto di liberalità o lasciti; " entrate derivanti da attività direttamente connesse; " ogni altro bene diventato di titolarità della Federazione stessa a qualunque titolo; " rimborsi derivanti da convenzioni; " ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale provenienti da raccolte fondi nazionali destinate a progetti di ricerca scientifica. I versamenti effettuati alla Federazione sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, di estinzione, di recesso o di esclusione della Federazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Federazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ARTICOLO 5
Associazioni Federate Aderenti
Sono Soci della Federazione le Associazioni Aderenti. Possono aderire alla Federazione Associazioni regionali ed inter-regionali senza scopi di lucro, aventi finalità analoghe a quelle della Federazione, specificate nel presente Statuto. L'ammissione di ogni Associazione alla Federazione è deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione stessa su specifica domanda del richiedente, corredata da atto deliberativo proprio che approvi lo Statuto della Federazione, recependolo. Tutte le Associazioni Federate Aderenti sono tenute al pagamento di una quota annuale, con entità e modalità di versamento previste nel Regolamento Interno della Federazione. Le Associazioni Federate Aderenti sono obbligate all'osservanza dell'Atto Costitutivo, del Regolamento Interno e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali, in conformità alle norme statutarie. Il diritto al voto in Assemblea spetta a tutte le Associazioni Federate Aderenti in regola con la quota sociale, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno. Le Associazioni Federate Aderenti hanno diritto di partecipare alle attività della Federazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita federativa. Le Associazioni Federate Aderenti hanno diritto ad eleggere gli Organi della Federazione e ad essere informati sulle attività della stessa. Le Associazioni Federate Aderenti conservano la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale, secondo i loro Statuti.

ARTICOLO 6
Qualità di Associazione Aderente: Cessazione
L'appartenenza alla Federazione cessa:
1. per volontà di recesso (dimissioni) con richiesta scritta al Consiglio Direttivo della Federazione;
2. per esclusione che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei Consiglieri in carica, nei seguenti casi:

A) per mancato pagamento della quota annuale di adesione nei termini previsti dal Regolamento Interno, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifesta);
B) in caso di comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla Federazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti, e per altri gravi e comprovati motivi. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'Associazione Aderente di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7
Organi della Federazione
Gli Organi della Federazione sono:
1. Congresso Nazionale
2. Assemblea delle Associazioni Federate Aderenti
3. Consiglio Direttivo
4. Collegio dei Revisori dei Conti
5. Collegio dei Probiviri
6. Comitato Tecnico-Scientifico Le persone che ricoprono cariche federative non possono ricevere alcuna retribuzione per attività istituzionali, consulenziali o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, e nei limiti stabiliti dagli Organi della Federazione.

ARTICOLO 8
Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è composto dagli iscritti delle Associazioni Federate Aderenti. Si riunisce almeno una volta ogni due anni su convocazione del Presidente della Federazione o su richiesta di almeno due terzi delle Associazioni Federate Aderenti. Ha finalità divulgative, formative, propositive per quanto concerne le attività della Federazione.

ARTICOLO 9
Assemblea delle Associazioni Federate Aderenti: convocazione
Le Assemblee delle Associazioni Federate Aderenti sono Ordinarie o Straordinarie.
L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo. Le Assemblee Straordinarie sono convocate qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque qualora ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene tramite apposito avviso inviato per lettera raccomandata o posta elettronica almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli Aderenti, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 10
Assemblea delle Associazioni Federate Aderenti: Composizione, Quorum costitutivi e deliberativi
L'Assemblea delle Associazioni Federate è costituita dai rappresentanti delle singole Associazioni Federate, eletti dalle rispettive assemblee, in numero di due per ciascuna Associazione regionale o inter-regionale, e dai membri del Consiglio Direttivo. Ciascun rappresentante regionale e ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto a un voto; è ammesso il voto per delega, all'interno della rappresentanza di ogni singola Associazione. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei rappresentanti delle Associazioni Federate e, in seconda convocazione (da tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima), qualsiasi sia il numero dei rappresentanti intervenuti. L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei delegati delle Associazioni aderenti e, in seconda convocazione (da tenersi non prima di ventiquattro ore), qualsiasi sia il numero dei rappresentanti intervenuti, personalmente o per delega. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 11
Assemblee Associazioni Federate Aderenti: Poteri
L'Assemblea Ordinaria:
1. elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
2. delibera sul programma di attività e sui Regolamenti della Federazione;
3. approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto consuntivo e, se necessario, quello preventivo;
4. stabilisce l'importo annuale dei contributi alla Federazione;
5. delibera su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;
6. delibera sulla data e sul luogo del Congresso Nazionale.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da un delegato rappresentante delle Associazioni Federate Aderenti, su designazione della maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

ARTICOLO 12
Consiglio Direttivo: Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto, incluso il Presidente, da cinque o sette membri, eletti dall'Assemblea tra i candidati delle Associazioni Federate Aderenti. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario-Tesoriere. Partecipano senza diritto di voto coloro che vengono eventualmente convocati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13
Consiglio Direttivo: Funzionamento
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo di lettera o altra comunicazione equipollente (telefax, telegramma o posta elettronica) da inviarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 14
Consiglio Direttivo: Poteri
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini della Federazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione stessa, che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea delle Associazioni Federate Aderenti. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Federati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega. Il Regolamento Interno è redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo. Il Regolamento Interno e sue eventuali modifiche vengono comunicate alle Associazioni Federate Aderenti con lettera da inviarsi entro quindici giorni dalla delibera di adozione. Le Associazioni Federate Aderenti possono far pervenire al Consiglio Direttivo, che si riserva di recepirle, osservazioni motivate sul Regolamento adottato o sulle modifiche dello stesso entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea Ordinaria, deve esaminare il rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio. Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali Commissioni di lavoro possono essere composte da appartenenti alle Associazioni Federate o da consulenti esterni. Il Consiglio Direttivo elegge i Coordinatori delle Commissioni di lavoro. Le Commissioni di lavoro devono presentare al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta, relazione che avrà cadenza semestrale; gli eventuali mezzi finanziari delle Commissioni di lavoro sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico.

ARTICOLO 15
Consiglio Direttivo: Decadimento del Consigliere
A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo nomina il primo dei non eletti che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa: 1. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al VicePresidente; 2. per scadenza del mandato; 3. per decesso; 4. per esclusione, deliberata dai due terzi dei Consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla Federazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, o per altri gravi e comprovati motivi. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 16
Presidente del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente; qualora non sia presente nemmeno il VicePresidente, il Consiglio è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentare la Federazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Federazione, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. Egli è depositario della firma disgiunta insieme col Segretario-Tesoriere per quanto concerne l'attività economica e finanziaria. Il VicePresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

ARTICOLO 17
Comitato Tecnico-Scientifico
L'Associazione si avvale dell'opera di un Comitato Tecnico-Scientifico composto da cinque a undici membri, nominati dal Consiglio Direttivo anche tra persone non appartenenti alle Associazioni Federate. Il Comitato Tecnico-Scientifico resta in carica per la durata di quattro anni ed i suoi membri sono riconfermabili. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha finalità di supporto consultivo del Consiglio Direttivo, e si riunisce su incarico e a riguardo di argomenti indicati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Federazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti alle Associazioni Federate Aderenti. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea delle Associazioni Federate Aderenti, senza diritto di voto. In generale, il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sull'amministrazione della Federazione, verificando la regolarità della gestione dei fondi ed accertando la regolarità del rendiconto consuntivo.

ARTICOLO 19
Bilancio e Avanzi di Gestione
L'esercizio della Federazione chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 20
Durata della Federazione
La durata della Federazione è stata stabilita fino al 31 dicembre del 2100. Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 21
Scioglimento
Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento della Federazione deve essere inviato con almeno sessanta giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i quattro quinti dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In caso di scioglimento della Federazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Associazioni ed Istituti aventi scopo analogo a quello contemplato nell'art. 3 del presente Statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria, e aventi fini non di lucro, o ad altre , sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n°662 del 23/12/96. A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 22
Collegio dei Probiviri
Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo Statuto ed alle finalità federative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita della Federazione.

ARTICOLO 23
Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata, a condizione che: - in prima convocazione, all'Assemblea partecipi almeno la metà più uno dei Soci; - in seconda convocazione, all'Assemblea partecipi almeno un terzo dei Soci; L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere anche la comunicazione dettagliata delle proposte di modifica statutarie e deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data di convocazione. Le modifiche si intendono approvate se ottengono la maggioranza semplice dei voti dei presenti all'Assemblea.

ARTICOLO 24
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia.

NORME TRANSITORIE

Sono ammesse a far parte della Federazione, con gli stessi diritti e doveri delle altre Associazioni Federate, le Sezioni regionali della disciolta A.IT.A., non ancora costituite come autonoma associazione ai sensi di quanto richiesto dall'art. 5 dello Statuto, a condizione che entro un anno dalla costituzione della Federazione si costituiscano formalmente come associazioni regionali o inter-regionali aventi i requisiti richiesti. In mancanza, le predette Sezioni decadranno dalla Federazione. Il Consiglio Direttivo potrà comunque deliberare la proroga del termine di decadenza, qualora lo ritenga assolutamente necessario, per non oltre sei mesi.