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Regolamento interno

ARTICOLO 1
Associazioni federate alla" A.IT.A. Federazione" possono essere Associazioni formalmente costituite, che abbiano un regolamento interno.

ARTICOLO 2
Le Associazioni che ne faranno domanda saranno ammesse in qualità di Associazioni Federate a condizione che dimostrino di ispirarsi ai principi ed agli scopi indicati nell'Articolo 3 dello Statuto della Federazione, di essere regolate da uno Statuto in sintonia con quello della Federazione, di operare per la realizzazione degli stessi principi e scopi, evitando conflitti di interesse. A titolo esemplificativo si intende "conflitto di interesse" quando le finalità della Federazione possano essere o siano pregiudicate dall'operato dell'Associazione federata. Entro 3 mesi dalla richiesta di federazione, il CD della Federazione ne delibera l'accettazione o il rifiuto motivato e ne dà comunicazione all'Associazione richiedente.

ARTICOLO 3
Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà, in qualsiasi momento, escludere un'Associazione federata nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui sopra, o la sua condotta non sia conforme allo spirito della Federazione ed agli obblighi che derivano dall'adesione.

ARTICOLO 4
Le singole Associazioni Federate presenteranno annualmente entro il 30 aprile alla Federazione l'elenco completo dei nominativi degli iscritti, una copia del loro bilancio e del verbale di Assemblea annuale di approvazione del bilancio. Tale documentazione farà parte integrante del verbale dell'Assemblea annuale della Federazione.

ARTICOLO 5
Le Associazioni federate invieranno, almeno una volta l'anno, relazioni sulle proprie attività, nonché convocazioni e inviti per riunioni, conferenze, convegni e dibattiti.

ARTICOLO 6
Le Associazioni federate sono parte integrante della Federazione e si presenteranno sempre all'esterno come facenti parte della stessa. Potranno utilizzare la denominazione di "Associazione afasici-nome della regione-AITA-" affiancato dal logo della federazione. Qualora diversamente denominate si presenteranno all'esterno come aderenti alla federazione e quindi dovranno affiancare al nome dell'associazione la dizione "aderente all'Associazione italiana afasici A.IT.A. Federazione" e potranno utilizzarne il logo.

ARTICOLO 7
I soci delle Associazioni Federate e i componenti dei loro organi direttivi non possono accettare alcun onorario o regalia a titolo personale per attività svolte a nome e per conto dell'Associazione e/o della Federazione.

ARTICOLO 8
Le Associazioni Federate si fanno carico delle risorse economiche necessarie per l'organizzazione e il funzionamento della Federazione con un contributo annuale fisso e una quota annuale fissa per ogni iscritto in detta misura: " 200 euro annuali di quota fissa " 7 euro per ciascun iscritto Le Associazioni federate devono versare le quote federali in due rate annuali: la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 30 settembre

ARTICOLO 9
L'organizzazione di manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale da parte delle Associazioni Federate deve essere concordata con la Federazione. Il Consiglio Direttivo, da parte sua, oltre a promuovere e attuare iniziative di rilevanza nazionale, rientranti nei fini statutari, curerà altresì la visibilità e, se del caso, il coordinamento delle iniziative più rilevanti attuate dalle singole associazioni federate, promuovendone la circolazione sul territorio dello Stato e la fruibilità da parte di tutti gli iscritti alle associazioni federate. Si renderà garante, quando ne sussistano le condizioni, della qualità delle iniziative promosse dalle associazioni federate, facilitando l'ottenimento dei crediti ECM e fornendo alle associazioni federate, in ogni altra forma richiesta, il supporto e il sostegno eventualmente necessari. Le associazioni federate riceveranno dalla Federazione tutti i materiali e modulistiche a disposizione della Federazione e le informazioni sulle varie tematiche, nonché convocazioni e inviti per riunioni, conferenze e convegni sia locali che nazionali e internazionali.

ARTICOLO 10
Per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Federazione ogni associazione federata deve far pervenire almeno 30 giorni prima della Assemblea delle Associazioni Aderenti le eventuali candidature corredate di un profilo personale e proposte di programma. Sarà compito del Consiglio Direttivo uscente la divulgazione delle candidature alle Associazioni federate.

ARTICOLO 11
Le associazioni federate si faranno carico a turno della organizzazione del Congresso nazionale

ARTICOLO 12
Qualora una Associazione federata intenda recedere dalla federazione ne deve dare comunicazione scritta al CD della federazione.