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Patenti

Idoneità: Per il conseguimento della idoneità alla guida non si guarda più al deficit funzionale ma alla "capacità motoria residua" e quindi alla reale possibilità di guidare anche con particolari congegni meccanici che permettano di porre rimedio alla mancanza fisica o alla funzionalità di uno o più arti.
Oggi quindi anche alcuni soggetti precedentemente esclusi possono ottenere la patente di guida. Esistono però due livelli di controllo: 1. quello sul congegno meccanico o sugli adattamenti apportati al veicolo presso la commissione medica provinciale; 2. il controllo dell'efficienza in sede di collaudo della vettura presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

I tre passaggi per ottenere la patente sono:

1) visita medica presso l'apposita commissione provinciale che accerta l'idoneità e stabilisce le modifiche da apportare all'auto

2) ottenere il foglio rosa dall'ispettorato provinciale della motorizzazione

3) superare gli esami teorici e pratici previsti, ma… ATTENZIONE!!! Se la scuola guida non e' in possesso di un'autovettura idonea, il candidato può utilizzare la propria autovettura adattata.
In questo ultimo caso, la legge 104/92 ,(art. 27) prevede:

  • un contributo pari al 20% sulla spesa sopportata per l' adeguamento della vettura a quanto previsto dalla commissione,( richiesta di contributo da inoltrare alla unità sanitaria locale di competenza)
  • la possibilità di usufruire dell'iva al 4% anche se non in possesso di patente speciale, per l'acquisto dell'auto. Questo beneficio decade se il disabile non consegue la patente entro un anno dall'acquisto della vettura.
Circolazione e Sosta. Per ottenere un "contrassegno invalidi", detto anche "contrassegno arancione", che permette alle autovetture a servizio di persone disabili di circolare nelle zone a traffico limitato e di parcheggiare negli spazi gialli riservati (indicati dallo specifico simbolo) è necessario rispettare alcuni passaggi fondamentali.
Innanzitutto il "contrassegno invalidi" si può ricevere solo dopo aver ottenuto un certificato medico dall'ufficio medico legale della propria ASL. Questo certificato attesta la capacità di deambulazione ridotta della persona. Dal 1996 anche i non vedenti possono ricevere questo certificato ed ottenere il contrassegno invalidi.

Il certificato rilasciato dall'ASL serve per il secondo passaggio: fare la Richiesta per ottenere il "contrassegno invalidi" al Sindaco del Comune di residenza. Alla Richiesta si deve allegare il certificato rilasciato dalla ASL.
Tutte le operazioni di rilascio e rinnovo che sono affidate al Comune vengono effettuate gratuitamente; il rilascio dei certificati medici è soggetto al pagamento dei diritti prescritti dalla normativa vigente.
Il Facsimile del contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile nella parte anteriore dell'autoveicolo ma ATTEZIONE: solo l'effettivo impiego del mezzo per il trasporto del titolare dell'autorizzazione lo rende efficace.
Il facsimile vale in tutta l'Italia, e non occorre essere titolari del mezzo né della patente di guida. Non esiste invece ancora un contrassegno valido per tutta l'Europa.

Sul contrassegno vi è uno spazio in cui scrivere il "numero di concessione". Si devono inoltre scrivere le "generalità del titolare" ma il Garante per la protezione dei dati personali nel 1999 ha riscontrato una violazione della normativa sulla privacy (legge 675 del 1996) per cui il Comune dovrebbe consegnarvi un contrassegno in cui le generalità del titolare non sono visibili, dato che il vigile può fare il controllo attraverso il numero di concessione.

Attenzione: Non si può sostare mai, anche se muniti di contrassegno in corrispondenza di:
  • corsie riservate
  • zone di preselezione
  • attraversamenti pedonali zebrati
  • spazi di fermata autobus
  • isole pedonali.
RINNOVO: Il Contrassegno invalidi dura solo 5 anni, ma alla scadenza lo si può rinnovare presentando un certificato del medico di base che conferma che le condizioni di invalidità sono ancora le stesse. Non occorre quindi ritornare all'ASL per ottenere il rinnovo!

Invalidità temporanea: Il contrassegno può essere ottenuto anche da quelle persone che hanno una invalidità temporanea, ma in questo caso l'autorizzazione è limitata al tempo indicato nel certificato medico.

Parcheggi riservati ad una persona specifica

Il Contrassegno invalidi serve, oltre che per circolare, anche per parcheggiare negli spazi riservati.
Il Regolamento al Codice della Strada prevede che il Sindaco, con una Ordinanza, conceda a titolo gratuito lo spazio per il parcheggio, ma devono ricorrere particolari condizioni di disabilità ed è riferito solo alle zone ad alta intensità di traffico. Il Sindaco non è comunque obbligato a rilasciare questa ordinanza.

Il Regolamento prevede inoltre che chi beneficia della concessione "deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo": in questo modo, a seconda della "rigidità" del Comune, possono essere escluse categorie come i non vedenti, i minori, o tutti i casi di invalidità così gravi da non permettere la concessione di una patente speciale. Su questa questione si deve attendere il parere del Ministro competente.

La Normativa di riferimento è : art. 381 del DPR 495/1192 e modifiche successive.

Circolazione nella Zona a Traffico Limitato

L'articolo 11 del DPR 503 del 24 luglio del 1996 e cioè il "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.", al terzo comma prevede la circolazione dei veicoli al servizio di disabili con contrassegno, anche in aree a traffico limitato o in zone pedonali nel caso in cui sia già ammessa la circolazione di veicoli destinati al trasporto di pubblica utilità. Il quarto comma, in particolare, ammette anche la possibilità di circolare nelle corsie preferenziali utilizzate dai mezzi pubblici o dai taxi.

TUTTAVIA i Comuni, per motivi di sicurezza o opportunità, possono limitare il traffico segnalandolo però con apposita segnaletica verticale e orizzontale. In questo caso è necessario prestare molta attenzione alla segnaletica.

In sintesi: La limitazione alla circolazione "dei disabili" deve essere specificamente adottata e segnalata nell'ordinanza di limitazione del traffico e della sosta. In caso contrario, ossia in assenza di una previsione specifica, i veicoli muniti di contrassegno possono circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle strade in cui è già ammessa la circolazione anche di una sola categoria di veicoli (es. taxi, tram, ecc.).

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