Numero Verde 800912326
Atto costituivo A.IT.A. Federazione – 25 novembre 2005

 

Art. 1. Costituzione, Logo
E’ costituita una Federazione Nazionale tra le Associazioni Italiane Afasici (A.IT.A.) regionali e interregionali
italiane, denominata “A.IT.A. FEDERAZIONE”. La Federazione, che opera senza scopo di lucro ed è una
associazione di promozione sociale, è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge
383/2000 rubricata “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e della Legge regionale del Lazio n.
22/1999.
Nei successivi articoli saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni terminologiche:
– “Federazione” per indicare la A.IT.A. Federazione;
– “Associazione” per indicare le Associazioni Italiane Afasici regionali e interregionali, organismi regionali e
interregionali che compongono la Federazione stessa.

Art. 2. Durata e sede
1. La Federazione ha durata illimitata.
2. La Federazione ha sede legale in Roma. Con delibera del Consiglio Direttivo, per esigenze funzionali,
possono essere istituiti uffici e sedi secondarie in Italia e all’estero, in località di particolare interesse per lo
svolgimento dell’attività istituzionale.

Art. 3. Finalità, scopi, strumenti
1. Scopo della Federazione è di costituire un organismo valido a rappresentare, con comune impegno
propositivo ed operativo, gli scopi delle Associazioni Federate e le loro attività svolte nel territorio italiano a
favore delle persone afasiche.
La Federazione, ente senza scopo di lucro, si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti
gli associati. Essa, per realizzare i fini istituzionali, nell’ambito delle finalità statutarie delle singole
Associazioni che la compongono, si propone di promuovere ogni iniziativa, diretta alla promozione sociale
delle persone afasiche e alla loro partecipazione alla vita sociale e familiare.
La Federazione, che si richiama ai valori fondamentali della Costituzione repubblicana che riconosce il valore
culturale, sociale e morale dell’associazionismo, intende tutelare la dignità di tutte le categorie delle persone
afasiche, indipendentemente da ogni opinione e movimento politico, convinzione ideologica o fede religiosa
o organizzazione sindacale. Essa opera secondo metodi democratici e partecipativi, promuovendo nel
territorio nazionale attività di utilità sociale e solidarietà. La Federazione, per lo svolgimento della sua attività,
si avvale delle prestazioni volontarie e gratuite degli associati, con il rimborso delle spese sostenute
nell’espletamento delle attività, se autorizzate e documentate, come regolamentate dal Consiglio Direttivo.
La Federazione ha carattere nazionale e fa proprie le finalità dell’Associazione Internazionale Afasia. Essa è
disciplinata dal presente Statuto, dai Regolamenti, da disposizioni esecutive interne ed agisce nel rispetto
delle leggi vigenti.
2. Il logo che contraddistingue la Federazione è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.
3. La Federazione, per realizzare i fini istituzionali, nell’ambito delle finalità statutarie delle singole
Associazioni che la compongono, si propone come finalità di:
a) Promuovere in sede nazionale ed internazionale ogni iniziativa diretta alla sensibilizzazione verso
l’afasia, le persone afasiche e chi se ne prende cura, per favorire la loro partecipazione alla vita di società.
b) Collaborare con le Associazioni, supportandone le iniziative sociali, stimolando la creazione e lo
sviluppo di dette Associazioni.
c) Promuovere e sviluppare ogni programma nazionale, regionale ed interregionale volto al sostegno
delle attività a favore delle persone afasiche e del loro contesto socio-relazionale.
4. Per un efficace conseguimento delle finalità sopra elencate, la Federazione si prefigge di svolgere, sulla
base di progetti propri o concordati con altri enti o con le stesse Associazioni Federate, anche in forma di
convenzione con altre associazioni ed enti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e territoriale, promuovendo e partecipando alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e
scientifici, le attività di utilità sociale e di solidarietà qui di seguito elencate:
 Promuovere e tutelare gli interessi delle persone colpite da disturbi centrali del linguaggio (afasia) e delle
loro famiglie in relazione a tutti i problemi nascenti e dipendenti dalla loro malattia o trauma, in special
modo quelli concernenti la riabilitazione ed il reinserimento nella vita sociale.
 Promuovere contatti tra le persone afasiche, le loro famiglie ed il loro ambiente ed organizzare incontri
e seminari per le famiglie.
 Sollecitare interessamento nei confronti delle persone afasiche, le loro famiglie e di chi le assiste nel
quadro delle attività di Associazioni e gruppi regionali, provinciali e comunali.
 Sollecitare il miglioramento dell’assistenza socio sanitaria delle persone afasiche.
 Promuovere presso le istituzioni e la collettività la conoscenza del deficit afasico e dei problemi delle
famiglie colpite.
 Promuovere la costituzione di attività sanitarie a favore delle persone afasiche nelle regioni carenti di tali
strutture.
 Svolgere attività volte ad incoraggiare e sollecitare la creazione di organismi pubblici e di volontariato
preposti a prendersi cura delle persone afasiche.
 Stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e di volontariato, cooperative ed associazioni, per
il conseguimento dei fini statuari.
 Fornire servizi di informazione circa le risorse esistenti sul territorio nazionale per la rieducazione delle
persone afasiche.
 Contribuire alla promozione, incentivazione, organizzazione e svolgimento della ricerca scientifica
sull’afasia, anche con convenzioni dirette.
 Organizzare corsi, conferenze, seminari, giornate di studio, utilizzando tutti i mezzi di informazione per
rendere nota la programmazione degli eventi.
 Instaurare rapporti con le Istituzioni e le categorie professionali interessate alla gestione socio-sanitaria
dell’individuo afasico.
Questo elenco è enunciativo e non esaustivo.
La Federazione potrà svolgere, in genere, tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento
dei fini statutari, anche in collaborazione con Enti pubblici, e soggetti privati, istituzioni, altre associazioni,
scuole e altro, nonché ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo
compatibilmente con gli scopi della stessa.

Art. 4. Soci
1. Sono soci della Federazione le Associazioni Regionali ed Interregionali A.IT.A., operanti nel territorio
nazionale, regionali e interregionali. Esse sono enti non profit e conservano la loro autonomia secondo i
propri statuti, hanno la qualifica di ONLUS, condividano gli scopi e le finalità della Federazione e si impegnano
e contribuiscono a realizzarli a livello regionale e interregionale e accettano il presente Statuto.
Le Associazioni sono impegnate a non intraprendere iniziative di carattere generale non concordate e a non
assumere atteggiamenti in contrasto con le linee tracciate dagli organi statutari della Federazione. La
Federazione, in applicazione del vincolo di solidarietà, si impegna a sostenere anche le iniziative di interesse
specifico delle singole Associazioni che non siano in contrasto con il presente statuto.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. La qualifica di Socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.
4. E’ espressamente escluso qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che
ne derivano.

Art. 5. Modalità di adesione
1. L’adesione delle Associazione in qualità di associate alla Federazione è subordinata all’esistenza nel proprio
statuto, regolarmente registrato, delle norme e dei principi sanciti nel presente Statuto.
Gli statuti delle Associazioni devono prevedere i requisiti qualificanti richiesti dalla legge. La qualifica di soci
è vincolata al pagamento del contributo di iscrizione annuale.
Il rinnovo dell’adesione non comporta ulteriore delibera da parte dell’Associazione. 2. L’Associazione che intende aderire alla Federazione deve inoltrare un’apposita domanda al Consiglio
Direttivo della Federazione stessa, sottoscritta dal proprio rappresentante legale e corredata da:
a) atto deliberativo dell’Assemblea dell’Associazione richiedente che approvi l’adesione alla
Federazione e accetti e recepisca il presente Statuto, eventuali Regolamenti e le deliberazione adottate dai
competenti Organi Sociali;
b) copia dello statuto regolarmente registrato ed eventuali regolamenti.
Il Consiglio Direttivo della Federazione ne accerta i requisiti inderogabili di cui ai precedenti commi, ne
delibera, con giudizio motivato, l’adesione dopo avere ricevuto il contributo di iscrizione dell’anno. Contro
l’eventuale delibera motivata di diniego di adesione è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, appello
avanti al Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 20, se istituito; in caso contrario l’appello sarà inviato
all’Assemblea, la quale entro 30 giorni dal ricevimento delibererà in modo insindacabile, mettendo a
conoscenza della decisione il Rappresentante legale dell’Associazione interessata.
L’Associazione ammessa si impegna a notificare alla Federazione le variazioni degli atti ed elementi avvenuti
dopo l’iscrizione.

Art. 6. Contributo di iscrizione annuale
1. Tutte le Associazioni sono tenute al pagamento di un contributo di iscrizione annuale, di entità e modalità
di versamento determinate dal Consiglio Direttivo.
2. Il contributo di iscrizione è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 7. Diritti e doveri delle Associazioni
1. Le Associazioni aderenti alla Federazione, in regola con il pagamento del contributo di iscrizione annuale,
hanno:
 il diritto di:
a) concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dalla Federazione
con piena parità, anche in modo diretto, nel proprio territorio di competenza;
b) esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e alle
modificazioni del presente Statuto e Regolamenti;
c) eleggere gli organi direttivi, di garanzia e di controllo della Federazione e delle sue strutture
territoriali e di essere eletti;
d) votare per l’approvazione del bilancio e/o il rendiconto consuntivo annuale e del bilancio di
previsione;
e) promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto
ed essere informate sulle attività della Federazione stessa.
Le Associazioni inadempienti agli obblighi federali possono essere sospese dall’esercizio dei loro diritti.
 il dovere di:
a) osservare integralmente i principi e le norme dello Statuto della Federazione;
b) vigilare sull’osservanza dei principi e delle norme statutarie da parte degli iscritti;
c) versare la quota di iscrizione annuale nei termini e con le modalità prescritte;
d) osservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Le Associazioni Federate aderenti conservano la loro autonomia giuridica, fiscale, decisionale, operativa e
patrimoniale, secondo i loro statuti.

Art. 8. Perdita di qualifica di Associazione Federata
1. La qualità di Associazione Federata cessa:
a) per rinuncia o revoca dell’adesione dell’Associazione, a seguito di apposita delibera assembleare,
formalizzata per iscritto alla Federazione;
b) per esclusione dell’Associazione deliberata con giudizio motivato dal Consiglio Direttivo della Federazione,
con quorum deliberativo di almeno due terzi dei Consiglieri in carica, in caso di comportamenti incompatibili
con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla Federazione stessa ovvero a
seguito di constatate violazioni delle norme statutarie e regolamentari o quando svolge attività contrarie alle
finalità della Federazione o che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare danni, anche morali, alla
Federazione stessa; c) per decadenza causata da mancato versamento del contributo di iscrizione annuale, anche parziale, nei
termini prescritti dal Consiglio Direttivo della Federazione;
d) per estinzione giuridica dell’Associazione aderente.
2. Le comunicazioni di esclusione devono essere inoltrate per iscritto, mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, all’Associazione interessata, nella persona del proprio legale rappresentate. Contro
l’esclusione l’Associazione interessata, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione, può ricorrere al Collegio
dei Probiviri della Federazione se istituito, o all’Assemblea, convocata entro 60 giorni dal ricorso, la quale si
esprime in maniera insindacabile.
3. Le Associazioni recedute od escluse o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Federazione,
non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione stessa.

Art. 9. Organi Nazionali della Federazione
1. Gli Organi della Federazione sono:
a) l’Assemblea Nazionale delle Associazioni;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Nazionale dei Revisori o Revisore Unico;
e) Il Collegio Nazionale dei Probiviri (se costituito).
2. Le cariche sono gratuite e i membri possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente
sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della Federazione, tranne quella del Collegio dei Revisori o Revisore
Unico, al quale può essere deliberato un compenso all’atto della nomina.
3. Per la nomina degli organi della Federazione vige il principio del voto singolo, di cui all’art. 2538 co. 2 c.c..

Art. 10. Assemblea Nazionale delle Associazioni: Composizione, quorum costitutivi e deliberativi.
1. L’Assemblea Nazionale delle Associazioni è l’organo sovrano della Federazione ed è rappresentativa di
tutte le Associazioni regionali e interregionali aderenti.
2. L’Assemblea Nazionale è costituita da tutti i delegati, costituiti da:
a) i rappresentanti legali, o loro delegato, delle singole Associazioni in regolare con il pagamento del
contributo di iscrizione per l’anno sociale in cui è convocata;
b) da un iscritto di ogni Associazione, scelto dalle rispettive assemblee di ciascuna Associazione regionale o
interregionale;
b) da tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I delegati delle Associazioni mantengono il loro incarico fino al termine del mandato del Consiglio direttivo in
carica all’atto della nomina, se l’assemblea dell’Associazione che l’ha nominato non ne comunica la
sostituzione.
Ogni componente l’Assemblea Nazionale deve essere maggiorenne ed ha diritto ad un voto.
3. E’ ammesso il voto per delega. Essa deve essere scritta e consegnata ad un altro Socio della stessa
Associazione regionale o interregionale.
4. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea Nazionale, qualora non delegati e senza diritto di voto, i membri
dei Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti o Revisore Unico e del Collegio dei Probiviri (se costituito).
5. L’Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio e/o il rendiconto consuntivo annuale entro il 30 aprile, salvo proroga di massimo 60, come meglio
indicato nel successivo art. 24 e per l’approvazione del bilancio preventivo. L’Assemblea ordinaria si riunisce
inoltre in sede congressuale ogni due anni. L’Assemblea Ordinaria viene convocata inoltre ogni qualvolta ne
facciano domanda motivata almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o un terzo delle
Associazioni aderenti. Essa è validamente costituita ed atta a deliberare, qualora sia presente, anche a mezzo
delega, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei componenti dell’Assemblea, mentre in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei delegati intervenuti aventi diritto di voto. L’Assemblea Ordinaria,
sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli
intervenuti aventi diritto di voto. L’assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, per la
discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione della Federazione. L’Assemblea straordinaria deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo
degli Associati. Per la modifica dello statuto essa è validamente costituita ed atta a deliberare, qualora sia
presente, anche a mezzo delega, in prima convocazione, almeno il 50% più uno dei componenti l’Assemblea,
mentre in seconda convocazione, almeno il 40% dei componenti l’assemblea stessa. Tali deliberazioni sono
validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio e in delega.
Per lo scioglimento e la liquidazione si fa riferimento a quanto specificato nel successivo art. 26.
6. Le convocazioni delle assemblee ordinaria e straordinaria, con relativo ordine del giorno, avvengono
tramite apposito avviso inviato con idoneo mezzo di comunicazione, come definito dal successivo art. 11,
almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge
ovvero dal venti per cento dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutte le Associazioni, anche se non intervenute o
dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Art. 11. Convocazione e compiti dell’Assemblea Nazionale
1. L’Assemblea Nazionale sceglie il mezzo che ritiene più idoneo per comunicare alle Associazioni la
convocazione delle riunioni, fra quelli che garantiscono la recezione, come la lettera scritta, recapitata per
raccomandata a mano e con raccomandata con avviso di ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta
elettronica, pec. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della
riunione, sarà inoltre esposto sul sito internet della Federazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione. Il Presidente dell’Assemblea nomina un
Segretario per la redazione del verbale, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine di
votazione.
2. L’Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti:
a) deliberare sulle scelte programmatiche e sui criteri di conduzione della Federazione;
b) discutere ed approvare le modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo;
c) deliberare sui Regolamenti e su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;
d) approvare il bilancio e/o rendiconto consuntivo annuale della Federazione e la relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente;
e) approvare il bilancio annuale di previsione della Federazione;
f) nominare, con voto palese, in apertura dei lavori, quando è convocata per la elezione degli organi nazionali,
le Commissioni previste dal Regolamento;
g) eleggere in sede congressuale i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi
componenti;
h) nominare il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico e supplenti;
i) nominare, se scelto di costituirlo, i membri del Collegio dei Probiviri e supplenti;
l) approvare i Regolamenti;
m) deliberare sullo scioglimento della Federazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla
liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.
3. Di ogni seduta dell’Assemblea Nazionale è disposto a cura del Presidente e del Segretario il verbale che è
depositato entro 30 giorni nella Sede sociale.
4. Del verbale e degli atti deliberativi dell’Assemblea Nazionale verrà data informazione ai Soci aderenti nelle
forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale, assunte in conformità del presente Statuto, vincolano le
Associazioni aderenti.

Art. 12. Consiglio Direttivo: Composizione
1. Il Consiglio Direttivo, numericamente secondo la determinazione dell’Assemblea, è composto da un
minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall’Assemblea tra i candidati indicati dalle Associazioni.
Dura in carica quattro anni. I membri eletti devono essere maggiorenni ed hanno diritto ad un solo voto. 2. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva alle elezioni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-
Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il ruolo di Segretario e di Tesoriere possono essere ricoperti dalla
stessa persona.
Partecipano senza diritto di voto i membri del Collegio dei revisori o Revisore unico e coloro che vengono
eventualmente invitati dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. Consiglio Direttivo: Funzionamento
1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta motivata di
almeno 1/3 dei consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuto ricevimento, come lettera
scritta recapitata per raccomandata a mano e con raccomandata con avviso di ricevimento, ivi compresi
telegramma, telefax, posta elettronica e pec, messaggio telefonico, da inviarsi ai Consiglieri almeno sette
giorni prima della data fissata per l’adunanza, con l’indicazione degli argomenti da trattare, della data e luogo
in cui si terrà la riunione.
2. Il Consiglio è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi membri; le
deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e in caso
di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14. Consiglio Direttivo: Poteri
1. Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea ha il compito di:
 realizzare i deliberati dell’Assemblea e gestire la Federazione con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, che non siano espressamente riservati dalla legge o dallo Statuto all’Assemblea stessa;
 eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
 predispone i Regolamenti;
 convocare convegni e conferenze;
 amministrare il patrimonio della Federazione Nazionale;
 deliberare sulla convocazione, sulla data e luogo dell’Assemblea annuale e congressuale;
 deliberare sul programma di attività proposto dal Presidente;
 deliberare sugli altri oggetti attinenti all’attività della Federazione Nazionale che non siano riservati dal
presente Statuto alla competenza dell’Assemblea o del Presidente;
 stabilire l’importo annuale dei contributi di iscrizione da versare alla Federazione da parte delle
Associazioni Federate;
 deliberare su quant’altro ad esso riservato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame
dall’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l’Assemblea Ordinaria, deve esaminare il bilancio e/o
rendiconto consuntivo annuale, redigere apposita relazione sull’attività svolta durante l’esercizio ed
esaminare il Bilancio di previsione, il tutto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea stessa, unitamente
al parere del Collegio dei revisori o Revisore Unico se nominati.
3. Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo
di specifici programmi; dette Commissioni di lavoro possono essere composte da appartenenti alle
Associazioni Federate e/o da consulenti esterni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge i Coordinatori delle Commissioni di lavoro. Le Commissioni di lavoro devono
presentare al Consiglio Direttivo una relazione sull’attività svolta con cadenza almeno semestrale; gli
eventuali mezzi finanziari delle Commissioni di lavoro sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15. Consiglio Direttivo: Decadimento del Consigliere
1. L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
 per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
 per scadenza del mandato;
 per decesso;
 per esclusione, deliberata da almeno due terzi dei Consiglieri con diritto di voto, con effetto
immediato, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con la finalità della Federazione stessa, o per ingiustificata inadempienza agli impegni assunti, ai sensi dello Statuto, che abbiano comportato danno
anche morale alla Federazione, ovvero per altri gravi comprovati motivi.
2. Contro il provvedimento di esclusione, comunicato per iscritto all’interessato, è data facoltà di ricorrere
entro 30 giorni dal provvedimento di esclusione al Collegio dei Probiviri, se istituito, o all’Assemblea, la cui
decisione da emettere entro 60 giorni dalla comunicazione è insindacabile. In caso di esclusione, la
sostituzione del consigliere è possibile solo con atto definitivo.
3. A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo nomina il primo
dei non eletti, che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso. Se non sono
presenti non eletti nella lista, si può procedere alla cooptazione e successivamente a ratifica in assemblea
alla prima riunione utile.

Art. 16. Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, ha il potere di rappresentare la Federazione
davanti ai terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome della Federazione. Dura in carica quanto il
Consiglio Direttivo stesso. Presiede l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo. Coordina i programmi di
attività e le altre iniziative della Federazione e vigila sulla loro realizzazione, adotta le decisioni urgenti, in casi
di particolare necessità, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Egli è depositario della
firma disgiunta insieme con il Tesoriere, quest’ultimo per quanto concerne l’attività economica e finanziaria.
2. In sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente che svolge le sue funzioni;
qualora non sia presente nemmeno il Vice-Presidente, il Consiglio è presieduto da un Consigliere designato
dalla maggioranza semplice dei presenti.
3. II Presidente può contrarre obbligazioni nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di
fidi bancari e di prestiti, operare l’apertura di conti correnti bancari e postali con specifica delega del Consiglio
Direttivo.

Art. 17. Segretario
1. Il Segretario ha la cura amministrativa della Federazione e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni. Il
Segretario Generale riceve le adesioni all’Associazione e redige i verbali delle decisioni dell’Assemblea dei
soci e del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario encasafarmacia è nominato dal Consiglio Direttivo fra propri membri e dura in carica quanto il Consiglio direttivo
stesso.

Art. 18. Tesoriere
1. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio della Federazione,
secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci e le decisioni del Comitato Direttivo.
In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Comitato Direttivo di cui fa parte, provvede
alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione, in concordanza con il
Presidente.
2. Redige annualmente il rendiconto economico entro il 15 di aprile, salvo proroga, e il bilancio preventivo,
sottoponendoli alla discussione e approvazione del Comitato Direttivo.
3. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra propri membri e dura in carica quanto il Consiglio direttivo
stesso.
4. Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Comitato Direttivo, è tenuto all’esibizione della documentazione
contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote
associative.
5. Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.

Art. 19. Collegio dei Revisori o Revisore Unico
1. Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico può essere eletto dall’Assemblea.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra non soci, tra persone in
possesso di adeguate conoscenze economico-sociali e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei
Revisori Contabili. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio
provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
3. In alternativa al Collegio dei Revisori, l’Assemblea può nominare un Revisore Unico e un supplente, anche
non soci.
4. Il Collegio o Revisore Unico deve rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza. Il
Collegio o il Revisore Unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo.
5. Provvede al riscontro della gestione economica e finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili e dei documenti contabili, esprime il suo parere sul bilancio annuale di previsione e sul bilancio
annual consuntivo mediante apposita relazione da presentare in assemblea in occasione dell’approvazione
dei bilanci stessi, effettua periodiche verifiche di cassa.
6. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni
sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Collegio o Revisore Unico redige il verbale di ciascuna riunione.
7. L’eventuale compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento
dell’incarico professionale.

Art. 20. Collegio dei Probiviri (facoltativo)
1. L’Assemblea sceglie la costituzione del Collegio dei Probiviri. Se costituito, esso è formato da tre membri
effettivi e due supplenti, anche non soci, che al loro interno eleggono un proprio Presidente. Durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Probiviri può esprimere, su richiesta degli organi sociali, anche pareri preventivi.

Art.21. Regolamenti interni
1.Per disciplinare l’organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie
all’esecuzione del presente Statuto, la Federazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti
dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

Art. 22. Patrimonio e Risorse economiche
1. Il Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili di proprietà o che diventeranno di proprietà della Federazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, se destinati al Patrimonio;
c) da eventuali erogazioni donazioni e lasciti, se destinati al Patrimonio.
Le Risorse economiche sono costituite da:
a) contributi di iscrizione delle Associazioni aderenti;
b) contributi e sovvenzioni di privati, singoli, imprese, Fondazioni ed Istituzioni, sia nazionali che esteri;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali e Istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di Organismi internazionali;
e) raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
f) entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate occasionalmente nell’ambito
di attività di natura commerciale complementare a quelle istituzionali;
g) ogni altra entrata finalizzata all’attività istituzionale proveniente da raccolte fondi nazionali
destinata a progetti di ricerca scientifica.
2. I versamenti effettuati alla Federazione sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso
di scioglimento della Federazione, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Federazione, può farsi luogo
alla ripartizione di quanto versato alla Federazione stessa.

Art. 23. Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale della Federazione apre l’1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 24. Bilancio e/o rendiconto consuntivo annuale e Bilancio di previsione
1.Per ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo deve predisporre un bilancio e/o rendiconto consuntivo per
l’anno precedente, con la relazione sulle attività svolte, e un bilancio di previsione per l’anno in corso o futuro.
I bilanci e le relazione devono essere messi a disposizione del Collegio dei Revisori o Revisore Unico, che
redigeranno a loro volta la relazione sui bilanci.
La riunione di Assemblea per l’approvazione del Bilancio e/o rendiconto consuntivo annuale deve avvenire
entro il successivo 30 aprile di ogni anno, salvo la possibilità di un maggior termine di 60 giorni nei limiti e
alle condizioni previste dal secondo comma dell`art. 2364 c.c..
Il bilancio di previsione deve essere approvato indicativamente entro il 31/12 di ogni anno per l’anno
successivo.
I documenti devono rimanere depositati in copia presso la sede della Federazione durante i quindici giorni
che precedono la riunione dell’Assemblea Nazionale per l’approvazione dei bilanci, affinché gli aventi diritto
delle Associazioni possano prenderne visione.
2. La Federazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e in favore degli scopi previsti dallo statuto.
3. Alla Federazione è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge.

Art. 25. Obbligazioni delle Associazioni e responsabilità
1. Gli organi dirigenti della Federazione non sono responsabili delle obbligazioni assunte a proprio nome dalle
Associazioni aderenti, le quali respondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi
Dirigenti.

Art. 26. Scioglimento
1. Lo scioglimento della Federazione per cessazione dell’attività o per qualunque altra causa, deve essere
deliberato dall’Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo; l’avviso, da parte dell’Assemblea
Straordinaria riunita per lo scioglimento della Federazione, deve essere inviato con almeno sessanta giorni di
anticipo dalla data dell’unica convocazione.
2. La delibera di scioglimento si intende approvata se votata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei
delegati delle Associazioni Federate aventi diritto di voto, in regola con il pagamento del contributo di
iscrizione.
3. In caso di scioglimento della Federazione, per qualunque causa, i beni facenti parte del patrimonio della
stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altro ente avente finalità e attività
o a fini di pubblica utilità conformi allo spirito e agli scopi della Federazione, sentita l’Agenzia istituita con
D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 27. Controversie
1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati o tra costoro e la Federazione o
gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita in
prima istanza al Collegio dei Probiviri, se istituito, e in alternativa all’Assemblea dei soci. Dopo di che, in caso
di non risoluzione della controversia, quest’ultima sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da
nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il
Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede la Federazione di eseguire la nomina
del terzo arbitro.

Art. 28. Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti
o sopravvenienti in materia.

(Ultima modifica: Ottobre 2017)